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Milan-Lazio, ecco le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’ALA Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 16 aprile 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:​

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Gara Soc. MILAN- Soc. LAZIO​
CASO BIGLIA-BAKAYOKO

Quanto ai fatti di cui alla segnalazione della Procura Federale con e-mail del 15 aprile 2019, ore 12.16, e riguardante i calciatori del Milan Bakayoko e Kessie i quali, “dopo aver ricevuto in segno di cortesia da parte del calciatore della Lazio Acerbi la propria maglia, esponevano quest’ultima in modo ironico sotto la curva occupata dai tifosi del Milan”:

  • rilevato che nulla è riportato nel referto del Direttore di gara, mentre nel rapporto dei Collaboratori della Procura Federale si dà conto, motivatamente, delle circostanze che hanno impedito agli estensori del rapporto stesso di rilevare l’episodio;
  • considerato, altresì, che la sopra descritta segnalazione della Procura Federale non può avere seguito ai fini della valutazione della prova televisiva, atteso che i casi di condotta gravemente antisportiva sono chiaramente tipizzati ai fini della disposizione di cui all’art. 35, l .3 CGS e tra essi, in mancanza di una previsione anche residuale, non può rientrare la fattispecie in esame;

Per questo motivo 
declina la competenza a decidere sull’episodio segnalato dalla Procura Federale, restando del tutto impregiudicato il potere del medesimo Organo requirente di promuovere, verificati i presupposti e secondo le modalità e i tempi consentiti, le iniziative e le azioni di competenza in ordine alla possibile violazione dei principi generali sanciti dal CGS.

SOCIETÀ
Ammenda di € l 0.000,00: alla Soc. MILAN 
per avere un suo sostenitore, al 40° del secondo tempo, sputato due volte all’indirizzo dell’allenatore della squadra avversaria, prima di essere bloccato dagli stewards; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma l lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza. CALCIATORI
AMMENDA DI € 10.000,00

BERTOLACCI Andrea (Milan): per essersi reso responsabile di comportamento antisportivo nei confronti di un calciatore avversario nel parapiglia scatenatosi con diversi calciatori coinvolti al termine della gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale.
GABARRON GIL Patricio (Lazio): per essersi reso responsabile di comportamento antisportivo nei confronti di un calciatore avversario nel parapiglia scatenatosi con diversi calciatori coinvolti al termine della gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale.
KESSIE Franck Yannick (Milan): per essersi reso responsabile di comportamento antisportivo nei confronti di un calciatore avvrsario nel parapiglia scatenatosi con diversi calciatori coinvolti al termine della gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale.
MUSACCHIO Mateo Pablo (Milan): per essersi reso responsabile di comportamento antisportivo nei confronti di un calciatore avversario nel parapiglia scatenatosi con diversi calciatori coinvolti al termine della gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale.
RAMOS MARCHI Luiz Filipe (Lazio): per essersi reso responsabile di comportamento antisportivo nei confronti di un calciatore avvrsario nel parapiglia scatenatosi con diversi calciatori coinvolti al termine della gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale.
PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio): per avere, al termine della gara uscendo dal recinto di giuoco, proferito parole offensive nei confronti dell’addetto stampa della squadra avversaria; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale. 

ALLENATORI
AMMENDA DI € l0.000.00

INZAGHI Simone (Lazio): per avere, al 40° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, contestato platealmente uscendo dall’area tecnica; recidivo.​

DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 APRILE 2019

TARE lgli (Lazio): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi,approcciato il Direttore di gara con fare minaccioso proferendo ripetutamente espressioni gravemente irriguardose.

Fonte: www.legaseriea.it

Redazione Il Milanista

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