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Milan, Calabria e Massara multati dalla FIGC. Ecco il perché

Davide Calabria terzino del Milan

Ecco le motivazioni che hanno portato la FIGC a multare il Milan, il d.s. Frederic Massara e il terzino Davide Calabria

Redazione Il Milanista

"AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Davide Calabria fino al 30 giugno 2025. Classe 1996 e arrivato al Milan all’età di 10 anni, Davide ha esordito in Serie A nel maggio 2015 e, dopo le 151 presenze e i 5 gol realizzati nelle sue 7 stagioni con la Prima Squadra, continuerà a vestire la maglia rossonera", così il Milan annunciò, lo scorso 9 luglio, sul proprio sito internet acmilan.com, il rinnovo di Davide Calabria.

La FIGC, nei mesi scorsi, ha aperto un'indagine e oggi ha multato il terzino, il club di via Aldo Rossi e il d.s. Frederic Massara per alcune violazioni compiute durante la trattativa di rinnovo.

FIGC ecco le motivazioni delle multe

Ecco i motivi del provvedimento pubblicato sul sito della FIGC

DAVIDE CALABRIA, calciatore dell’AC MILAN, in violazione di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 5.4 del Regolamento agenti vigente fino al 4.12.2020, nonché agli artt. 17, comi 1 e 2, e 21, comma 18, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC attualmente in vigore, per aver firmato un mandato di rappresentanza in data 1.09.2020 in favore del Sig. Miguel Alfaro Garcia ed aver consentito che quest’ultimo conducesse trattative per il rinnovo del contratto con l’A.C. Milan nel periodo settembre 2020-febbraio 2021, senza verificare che lo stesso avesse depositato il mandato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi entro venti giorni e senza verificare che quest’ultimo fosse regolarmente iscritto al Registro Nazionale nel periodo 1.01.2021/22.03.2021 e che pertanto non lo potesse rappresentare;

 FREDERIC MASSARA, Direttore Sportivo dell’AC MILAN, in violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 5.4 del Regolamento agenti vigente fino al 4.12.2020, nonché agli artt. 17, commi 1 e 2, e 18, comma 3, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC attualmente in vigore, per aver condotto trattative nel periodo settembre 2020-febbraio 2021 con l’Agente Miguel Alfaro Garcia, in relazione al rinnovo contrattuale del calciatore Sig. Davide Calabria, senza verificare che il Sig. Miguel Alfaro Garcia fosse abilitato a rappresentare il calciatore. Infatti, l’Agente Miguel Alfaro Garcia, pur iscritto al Registro Nazionale nel periodo 1.09.2020-31.12.2020, non risultava più iscritto dal 1.01.2021 al 22.03.2021 ed inoltre non aveva depositato alcun mandato per l’assistenza di Calabria fino al 4.05.2021;

AC MILAN S.P.A, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte contestate al Sig. Davide Calabria ed al Sig. Frederic MASSARA, rispettivamente calciatore e Direttore Sportivo della predetta società. 

Sia il giocatore che il club hanno deciso di patteggiare, trovando un accordo per “l’applicazione della sanzione di € 7.500,00 (settemila e cinquecento) di ammenda per il Sig. Davide CALABRIA, di € 7.500,00 (settemila e cinquecento) di ammenda per il Sig. Frederic MASSARA, e di € 7.500,00 (settemila e cinquecento) di ammenda per la società A.C. MILAN S.P.A”.